Ai sensi dell’art. 6 del Decr. Leg. III/95. I clienti hanno diritto di ricevere copie di contratto di compravendita del pacchetto turistico.
Ai sensi dell’art. 2 n. I Decr. Leg. n. III del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i vantaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore di 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: trasporti, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnate al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in un territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/97 n. 1084 di rettifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/70 nonché dal sovracitato Decr. Leg. III/95
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo nel quale l’organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo email. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Leg. III/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si da atto che l’agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell’organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 13 (CCV) oltre che di venditore ex. art. 4 Decr. Leg. III/95, acquistando diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Leg. III/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
All’atto della prenotazione il cliente è tenuto a versare il 25% della quota totale di partecipazione. Il saldo dovrà pervenire all’organizzatore entro e non oltre i trenta giorni di calendario precedenti la data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data di partenza, all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato all’organizzatore l’intero ammontare della quota di partecipazione. Gli acconti ed il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal contraente al venditore che li trasmetterà all’organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a venti giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
costi trasporto, incluso il costo del carburante;
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte e tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati ai pacchetti in questione
Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione dei programmi come ivi indicato.
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della funzione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto:
ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non fosse disponibile, superiore senza supplemento di prezzo ovvero di importo inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
della restituzione della sola parte di prezzo già corrisposto. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della descrizione di chiedere rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria descrizione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento o modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo saranno addebitate la quota d’iscrizione nonché, a titolo corrispettivo per il recesso, somme non superiori a quelle di seguito indicate:
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea o tariffa normale con soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
10% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
20% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza;
75% della quota di partecipazione dopo tali termini (60% per soggiorni di durata superiore ai 13 giorni).
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT continentali o con voli noleggiati o speciali (sino a cinque ore di volo non stop); pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:
10% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non stop) e voli regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali; crociere marittime; pacchetti turistici con soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra vanno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Nell’ipotesi in cui prima della partenza l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire il servizio oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al secondo comma del precedente articolo nelle modalità di cui al successivo terzo comma, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicata.
Gli effetti del recesso del consumatore o dell’annullamento del pacchetto turistico sono compositamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono i disposti degli art. 12 e 13 Decr. Leg. III/95.
Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell’art. 1469 ter. Cod. Civile (introdotto dalla I.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le cause abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge”.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del contraente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza, o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro quattro giorni lavorativi prima della data di partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
non vi ostino ragioni attinenti a passaporti, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la funzione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
- il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata dall’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota d’iscrizione se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore nonchè ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei loro responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato a diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
La sistemazione alberghiera in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce è stabilita dall’organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanza estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzatore del viaggio ma è responsabile esclusivamentte delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopracitate per tale responsabilità.
Il risarcimento dovuto all’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: più precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per i danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di 2000 Franchi oro Germinal per danno alle cose previsto dall’art. 13 n. 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civile. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore si applicheranno i limiti risarcitori delle fonti di diritto uniformi vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge e di contratto.
L’organizzatore non è responsabile nei contratti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
Il consumatore, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 19 n. 2 Decr. Leg. III/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo all’organizzatore, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione e realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro dieci giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve presentare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricevere una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore anche nel caso di reclamo presentato al termine del servizio garantendo in ogni caso una sollecita risposta al consumatore.
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore specifiche polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia.
E’ prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di fondo nazione di garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 2 Decr. Leg. III/95, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore per tutela delle seguenti esigenze:
rimborso del prezzo versato;
suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzazione. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 n. 5 Decr. Leg. III/95.
Fondo Garanzia Viaggi come previsto dall'art.50 del Codice del Turismo a tutela del consumatore. Polizza stipulata con la Società BENE ASSICURAZIONI: AMITRAVEL PROTECTION. Polizza nr.10014299000170
Di comune accordo peraltro, ai sensi dell’art. 29 CCV, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da tanti arbitri già designati ovvero, in mancanza, del Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto previo eventuale tentativo di conciliazione.
I contraenti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziabile di organizzazione di viaggio ovvero pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. I n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; ART. DA 24 a 31 per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: art. 3 primo comma; art. 4; art. 7 primo comma; art. 9; art. 10; art. 14 primo comma; art. 15; art. 17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.)
Dettagli licenze e polizze assicurative
ORGANIZZAZIONE TECNICA: MIGNANI VIAGGI Srl - REA (FM)-201665 - Partita IVA e Codice Fiscale: 02280620440
LICENZA N. Aut. 27435 del 21/06/2016 per l'esercizio di "Agenzia di Viaggio e Turismo"
POLIZZA RC in ottemperanza al disposto della Legge Regione Marche nr. 9 del 11/07/2006 stipulata con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA. Polizza nr. 9020237
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269. La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero
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